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Legge sulla privacy LEGGE 675/96 Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Capo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1.- Finalitá e definizioni La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertá fondamentali, nonchè della dignitá delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identitá personale; garantisce altresí i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Ai fini della presente legge si intende: per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piú unitá dislocate in uno o piú siti, organizzato secondo una pluralitá di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalitá ed alle modalitá del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o piú soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puó essere associato ad un interessato identificato o identificabile; per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; per -Garante- l'autoritá istituita ai sensi dell'articolo 30. Art. 2 - Ambito di applicazione La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. Art. 3 - Trattamento di dati per fini esclusivamente personali Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non é soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36. Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonchè in virtú dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge; nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale; in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; da altri soggetti pubblici per finalitá di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati é soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero é soggetto alle disposizioni della presente legge. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28. Capo II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 7 - Notificazione Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge é tenuto a darne notificazione al Garante. La notificazione é effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e puó riguardare uno o piú trattamenti con finalitá correlate. Una nuova notificazione é richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione. La notificazione é sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. La notificazione contiene: il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; le finalitá e modalitá del trattamento; la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale; il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante; la qualitá e la legittimazione del notificante. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalitá stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3. 5-bis. La notificazione in forma semplificata puó non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento é effettuato: da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalitá, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo; temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalitá strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attivitá esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24. 5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non é soggetto a notificazione quando: é necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24; riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalitá di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b); é effettuato per esclusive finalitá di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalitá e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza; riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e); é finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed é effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo; é effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalitá strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale; dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile per le sole finalitá strettamente collegate allo svolgimento dell'attivitá professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalitá medesime; é finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformitá alle leggi a ai regolamenti; é effettuato per esclusive finalitá dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformitá alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; é effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalitá lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalitá hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; é effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; é effettuato temporaneamente ed é finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo 25; é effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalitá di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autoritá giudiziaria o di altre autoritá; é effettuato temporaneamente per esclusive finalitá di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; é finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti. 5-quater. Il titolare si puó avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalitá, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè: nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate; nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le modalitá previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi. 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta. Art. 8 - Responsabile Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacitá ed affidabilitá forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piú soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. Capo III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati Art. 9 - Modalitá di raccolta e requisiti dei dati personali I dati personali oggetto di trattamento devono essere: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalitá per i quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: le finalitá e le modalitá del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui all'articolo 13; il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. L'informativa di cui al comma 1 puó non comprendere gli elementi giá noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puó ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalitá di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 é data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresí, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitá e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati Art. 11 - Consenso Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici é ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso puó riguardare l'intero trattamento ovvero una o piú operazioni dello stesso. Il consenso é validamente prestato solo se é espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. Art. 12 - Casi di esclusione del consenso Il consenso non é richiesto quando il trattamento: riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; é necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale é parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; é finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; é effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalitá, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; riguarda dati relativi allo svolgimento di attivitá economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; é necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumitá fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puó prestare il proprio consenso per impossibilitá fisica, per incapacitá di agire o per incapacitá di intendere o di volere; é necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitá e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Art. 13 - Diritti dell'interessato In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: a conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalitá su cui si basa il trattamento; la richiesta puó essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilitá di esercitare gratuitamente tale diritto. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puó essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalitá ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puó conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalitá inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonchè la tutela della loro stabilitá; ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h). Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione. Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilitá dei dati e risarcimento del danno. Art. 15 - Sicurezza dei dati I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitá della raccolta. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autoritá per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalitá di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione. I dati possono essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalitá analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali é nulla ed é punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1. Art. 17 - Limiti all'utilizzabilitá di dati personali Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puó essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalitá dell'interessato. L'interessato puó opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge. Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali é tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati. Art. 19 - Incaricati del trattamento Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autoritá. Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: con il consenso espresso dell'interessato; se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalitá che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilitá e pubblicitá; in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalitá, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialitá dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; se i dati sono relativi allo svolgimento di attivitá economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumitá fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puó prestare il proprio consenso per impossibilitá fisica, per incapacitá di agire o per incapacitá di intendere o di volere; limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitá e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonchè tra societá controllate e societá collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalitá correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalitá per le quali i dati sono stati raccolti. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27. Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione Sono vietate la comunicazione e la diffusion di dati personali per finalitá diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. Sono altresí vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). Il Garante puó vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivitá. Contro il divieto puó essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: qualora siano necessarie per finalitá di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalitá di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Accetto
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