"I comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei
sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione".
Con queste parole, riportate nell'art. 6 comma 1 lettera A, il Dlgs 151/2005 coinvolge i Comuni come soggetti indispensabili alla corretta gestione del fine vita dei RAEE. Pertanto vengono assegnati ai Comuni italiani i seguenti obblighi:
Nello specifico i Comuni dovranno suddividere i RAEE, conferiti dai detentori finali e dai distributori, presso le isole ecologiche, in 5 raggruppamenti:
Inoltre dovranno garantire un'adeguata gestione del materiale conferito, al fine di evitare la dispersione nell'ambiente delle sostanze nocive, e l'integrità dello stesso.



















